(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori (trattamento nazionale) o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo (trattamento della nazione più favorita), considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore in questione.
(3) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori (trattamento nazionale) o agli investitori di uno Stato terzo (trattamento della nazione più favorita) per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore in questione.
(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di un qualsiasi Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune, oppure in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
(1) Investitionen und Erträge von Investoren jeder Vertragspartei werden auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei jederzeit gerechte und billige Behandlung gewährt, und sie geniessen vollen Schutz und Sicherheit. Keine Vertragspartei behindert auf irgendeine Weise durch ungerechtfertigte oder diskriminierende Massnahmen die Verwaltung, den Unterhalt, den Gebrauch, die Nutzung, die Erweiterung oder die Veräusserung solcher Investitionen.
(2) Jede Vertragspartei gewährt auf ihrem Hoheitsgebiet Investitionen und Erträgen von Investoren der anderen Vertragspartei eine nicht weniger günstige Behandlung als jene, die sie Investitionen und Erträgen ihrer eigenen Investoren (Inländerbehandlung) oder Investitionen und Erträgen von Investoren irgendeines Drittstaates (Meistbegünstigungsbehandlung) angedeihen lässt, je nachdem welche für den betroffenen Investor günstiger ist.
(3) Jede Vertragspartei gewährt auf ihrem Hoheitsgebiet Investoren der anderen Vertragspartei hinsichtlich Verwaltung, Unterhalt, Gebrauch, Nutzung oder Veräusserung ihrer Investitionen eine nicht weniger günstige Behandlung als jene, welche sie ihren eigenen Investoren (Inländerbehandlung) oder Investoren irgendeines Drittstaates (Meistbegünstigungsbehandlung) angedeihen lässt, je nachdem welche für den betroffenen Investor günstiger ist.
(4) Gewährt eine Vertragspartei Investoren eines Drittstaates besondere Vorteile aufgrund eines Abkommens zur Gründung einer Freihandelszone, einer Zollunion oder eines gemeinsamen Marktes, oder aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens, so ist sie nicht verpflichtet, solche Vorteile den Investoren der anderen Vertragspartei einzuräumen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.