Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 1959 da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.
Dieses Abkommen ist auf Investitionen im Gebiet einer Vertragspartei anwendbar, welche nach dem 31. Dezember 1959 in Übereinstimmung mit deren Gesetzen und übrigen Rechtsvorschriften von Investoren der anderen Vertragspartei getätigt wurden.
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