Obiettivo dell’Agenzia sarà di favorire il flusso di investimenti a fini produttivi tra i Paesi membri ed in particolare verso i Paesi membri in via di sviluppo, integrando in tale maniera le attività della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito denominata «Banca»), della International Finance Corporation e di altre istituzioni finanziarie internazionali per il finanziamento dello sviluppo.
Per attuare il proprio obiettivo, l’Agenzia:
L’Agenzia seguirà le disposizioni del presente Articolo in tutte le sue decisioni.
Zweck der Agentur ist es, den Zufluss von wirtschaftlich produktiven Investitionen in die Mitgliedstaaten und insbesondere in die Entwicklungsländer unter ihnen zu fördern und so die Tätigkeit der Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (im folgenden Weltbank), der Internationalen Finanzkorporation und anderer internationaler Institutionen zur Entwicklungsfinanzierung zu ergänzen.
Zur Erfüllung ihres Zwecks
Die Agentur stützt sich in allen ihren Entscheidungen auf die Bestimmungen dieses Artikels.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.