0.974.282.71 Accordo del 9 febbraio 2017 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe concernente la cooperazione internazionale

0.974.282.71 Abkommen vom 9. Februar 2017 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Simbabwe über die internationale Zusammenarbeit

Art. 12 Riservatezza

Tutte le informazioni riservate concordate tra le Parti sono trattate come tali a meno che una Parte dia il proprio consenso scritto, in deroga al proprio diritto di riservatezza, a divulgare una specifica informazione.

Art. 12 Vertraulichkeit

Alle von den beiden Parteien als vertraulich bezeichneten Informationen sind vertraulich zu behandeln, es sei denn, eine Partei verzichte schriftlich auf ihren Anspruch auf vertrauliche Behandlung einer bestimmten Information.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.