I candidati alle borse di studio menzionate all’articolo 3 numero 2 sono nominati dal Governo del Kenya e devono essere accettati dal Governo svizzero.
Ultimati gli studi di cui si tratta, nel Kenya o all’estero, il Governo del Kenya si sforzerà di occupare i borsisti in modo da permettere loro di utilizzare appieno le conoscenze acquisite.
Die Bewerber um die in Artikel 3 Ziffer 2 erwähnten Stipendien werden von der Regierung Kenias vorgeschlagen und müssen von der schweizerischen Regierung angenommen sein.
Nach Ablauf der Stipendien in Kenia oder im Ausland wird sich die Regierung Kenias bemühen, die Stipendiaten dort einzusetzen, wo deren erworbene Kenntnisse voll ausgewertet werden.
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