0.974.246.7 Accordo quadro del 9 luglio 2013 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Regno hascemita di Giordania concernente l'aiuto umanitario e la cooperazione tecnica e finanziaria

0.974.246.7 Rahmenabkommen vom 9. Juli 2013 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung des Haschemitischen Königreichs Jordanien über humanitäre Hilfe, technische und finanzielle Zusammenarbeit

Art. 7 Durata

7.1.
Il presente Accordo quadro entrerà in vigore il giorno in cui le Parti contraenti avranno reciprocamente notificato il pieno rispetto delle condizioni costituzionali relative alla conclusione e all’entrata in vigore di accordi internazionali.
7.2.
Il presente Accordo quadro resterà in vigore fino a che una delle due Parti contraenti non notificherà all’altra per scritto, con almeno sei mesi di preavviso, la sua intenzione di denunciarlo.
7.3.
In caso di denuncia del presente Accordo quadro, le disposizioni dello stesso continueranno ad applicarsi a tutti i progetti convenuti prima della sua denuncia.

Art. 7 Dauer

7.1.
Das vorliegende Abkommen tritt am Tag in Kraft, an dem sich die beiden Parteien mitteilen, dass die verfassungsmässigen Vorschriften für den Abschluss und das Inkrafttreten von internationalen Abkommen erfüllt sind.
7.2.
Das Abkommen bleibt in Kraft, bis eine der beiden Parteien der anderen Partei unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten schriftlich mitteilt, dass sie das Abkommen kündigen will.
7.3.
Im Falle einer Kündigung des Abkommens haben dessen Bestimmungen weiterhin für all jene Projekte Gültigkeit, die vor der Kündigung vereinbart wurden.
 

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