Le disposizioni del presente accordo saranno parimente applicabili al personale svizzero nonché alle loro famiglie, esercitanti già la propria attività nella Colombia, sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Governi, nel senso dell’articolo II lettere a e b del presente accordo.
Die Bestimmungen dieses Abkommens sind auch anwendbar auf die von der Schweiz entsandten Personen, die bereits ihre Tätigkeit in Kolumbien im Rahmen der technischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten gemäss Artikel II Buchstaben a und b ausüben, sowie auf ihre Familien.
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