Il personale svizzero incaricato di missioni di controllo di breve durata gode unicamente delle disposizioni di cui all’articolo 8 k), l), m) e n).
Dem mit kurzfristigen Kontrollaufträgen betrauten schweizerischen Personal stehen lediglich die Vorteile der Bestimmungen von Artikel 8 Buchstaben k), 1), m) und n) zu.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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