1. Dopo la seconda sessione ordinaria della Conferenza, ogni Membro può, in qualunque momento, proporre emendamenti al presente Atto costitutivo. Il testo degli emendamenti proposti va sollecitamente comunicato, dal Direttore generale, a tutti i Membri e non può essere esaminato dalla Conferenza se non trascorso un termine di novanta giorni dopo l’invio.
2. Con riserva dei disposti del paragrafo 3, un emendamento entra in vigore ed acquisisce forza obbligatoria rispetto a tutti i Membri allorché:
3. Un emendamento concernente gli articoli 6, 9, 10, 13, 14 o 23 oppure l’allegato II entra in vigore ed acquisisce forza obbligatoria rispetto a tutti i Membri allorché:
1. Nach der zweiten ordentlichen Session der Konferenz kann jedes Mitglied Änderungen dieser Satzung vorschlagen. Der Wortlaut der Änderungsvorschläge wird allen Mitgliedern vom Generaldirektor umgehend mitgeteilt und kann von der Konferenz frühestens neunzig Tage nach der Übermittlung geprüft werden.
2. Vorbehältlich des Absatzes 3 tritt eine Änderung in Kraft und wird für alle Mitglieder verbindlich, wenn
3. Eine Änderung betreffend die Artikel 6, 9, 10, 13 oder den Anhang II tritt in Kraft und wird für alle Mitglieder verbindlich, wenn
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