Il credito dovrà essere utilizzato in modo da non pregiudicare l’esportazione corrente delle merci svizzere verso la Turchia, al di fuori del presente Accordo, alle condizioni normali di pagamento e di trasferimento.
Der Kredit wird derart verwendet, dass keinerlei nachteilige Auswirkungen auf die laufenden schweizerischen Güterexporte nach der Türkei ausserhalb dieses Abkommens erwachsen, zu normalen Zahlungs‑ und Transferbedingungen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.