Il pagamento del debito secondo gli articoli 2 e 3, nonché quello degli interessi ed ammortamenti, andrà fatto, ai creditori svizzeri, in franchi svizzeri liberamente convertibili.
Die Bezahlung der Schulden nach Artikel 2 und 3 sowie der Zinsen und Amortisationen erfolgt in frei konvertierbaren Schweizerfranken an die schweizerischen Gläubiger.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.