0.973.224.52 Accordo di consolidamento del 28 luglio 1972 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Cile

0.973.224.52 Konsolidierungsabkommen vom 28. Juli 1972 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Republik Chile

Art. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le due Parti avranno vicendevolmente notificato la loro approvazione conformemente alla legislazione interna.

Art. 9

Das vorliegende Abkommen tritt in Kraft, sobald sich die beiden Vertragsparteien seine Genehmigung nach ihrer innern Gesetzgebung bekanntgegeben haben.

 

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