Il governo della Repubblica popolare del Bangladesh assicura al governo della Confederazione Svizzera, per quanto concerne il periodo di rimborso e i tassi d’interessi menzionati negli articoli 3 e 4 del presente accordo, un trattamento non meno favorevole di quello che esso eventualmente accordasse a qualsiasi altro Paese creditore per il consolidamento di scadenze comparabili.
Die Regierung der Volksrepublik Bangladesch sichert der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft in bezug auf Rückzahlungsfrist und Zinsen nach den Artikeln 3 und 4 des vorliegenden Abkommens eine nicht weniger günstige Behandlung zu als sie irgend einem andern Gläubigerland für die Konsolidierung vergleichbarer Fälligkeiten gewährt wird.
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