(1) Tutti i poteri della Banca sono esercitati dal Consiglio dei Governatori.
(2) Il Consiglio dei Governatori può delegare una parte o la totalità dei suoi poteri al Consiglio di amministrazione, ad eccezione del potere di:
(3) Il Consiglio dei Governatori mantiene pieni poteri per quanto riguarda ogni genere d’affari che delega al Consiglio di amministrazione secondo il paragrafo 2.
(1) Alle Befugnisse der Bank liegen beim Gouverneursrat.
(2) Der Gouverneursrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise auf das Direktorium übertragen, jedoch mit Ausnahme der Befugnis:
(3) Der Gouverneursrat behält volle Weisungsbefugnis in allen nach Absatz 2 dem Direktorium übertragenen Angelegenheiten.
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