Il presente Accordo sancisce l’istituzione del Fondo Svizzero di Sviluppo per l’America latina (appresso «Fondo») le cui risorse sono costituite conformemente all’articolo 3 del presente Accordo.
Hiermit wird mit den in Artikel 3 des vorliegenden Abkommens erwähnten Mitteln der Schweizerische Entwicklungsfonds für Lateinamerika errichtet (im Folgenden der Fonds genannt).
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