0.972.321 Accordo del 17 settembre 1974 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Fondo Africano di Sviluppo istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l'Africa (con Scambio di lettere)

0.972.321 Abkommen vom 17. September 1974 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Afrikanischen Entwicklungsfonds über die Errichtung des Schweizerischen Spezialfonds für Afrika (mit Briefwechsel)

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui ciascuna Parte avrà notificato all’altra che le esigenze costituzionali richieste per l’entrata in vigore sono adempite.

Fatto a Berna, il 17 settembre 1974 in due originali francesi e due originali inglesi, i testi francese ed inglese facenti parimente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

K. Jacobi

Per il Fondo Africano per lo Sviluppo:

A. Labidi

Art. 18 Inkrafttreten

Das vorliegende Abkommen tritt in Kraft am Tage, an dem die beiden Vertragsparteien einander mitteilen, dass die verfassungsmässigen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Abkommens erfüllt sind.

 

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