Avverandosi circostanze gravi, il Consiglio d’amministrazione può sospendere le operazioni quanto ai nuovi mutui e fideiussioni, nell’attesa che il Consiglio dei governatori abbia possibilità di deliberare e decidere.
Im Notfall kann das Direktorium die Geschäftstätigkeit in Bezug auf neue Darlehen und Garantien vorübergehend einstellen, bis der Gouverneursrat Gelegenheit für weitere Beratungen und Massnahmen hat.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.