1 Tutti i poteri della Banca sono devoluti al Consiglio dei governatori. Questo, segnatamente, formula direttive generali concernenti la politica della Banca in materia di credito.
2 Il Consiglio dei governatori può delegare tutti i suoi poteri al Consiglio d’amministrazione, eccettuati i poteri di:
3 Il Consiglio dei governatori conserva il potere d’esercitare la propria autorità su tutti quei problemi ch’esso avesse delegato al Consiglio d’amministrazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
21 Nuovo testo giusta il n. 1 della Ris. 97/05 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 1997, in vigore dal 5 mag. 1998 (RU 2007 4777 n. II).
1 Alle Befugnisse der Bank liegen beim Gouverneursrat. Insbesondere erlässt der Rat die allgemeinen Richtlinien für die Kreditpolitik der Bank.
2 Der Gouverneursrat kann alle seine Befugnisse auf das Direktorium übertragen, jedoch mit Ausnahme der Befugnis,
3 Der Gouverneursrat behält volle Weisungsbefugnis in allen nach Absatz 2 dem Direktorium übertragenen Angelegenheiten.
21 Fassung gemäss Ziff. 1 der Resolution 97/05 des Gouverneursrats vom 29. Mai 1997, in Kraft seit 5. Mai 1998 (AS 2007 4777 Ziff. II).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.