0.972.1 Accordo del 29 maggio 1990 istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (con All. e lettera)

0.972.1 Übereinkommen vom 29. Mai 1990 zur Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (mit Anlagen und Brief)

Art. 54 Applicazione delle norme del presente capitolo

Ciascun membro adotterà prontamente quei provvedimenti necessari per applicare le disposizioni di questo capitolo ed informerà la Banca in dettaglio delle misure adottate.

Art. 54 Durchführung dieses Kapitels

Jedes Mitglied trifft unverzüglich alle zur Durchführung dieses Kapitels erforderlichen Massnahmen und unterrichtet die Bank im Einzelnen von den Massnahmen, die es ergriffen hat.

 

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