1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti in una Parte contraente quando sono esportati in un’altra Parte contraente:
- a)
- i prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino della Parte contraente esportatrice;
- b)
- i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c)
- gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d)
- i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e)
- i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f)
- i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Parte contraente esportatrice, con le sue navi;
- g)
- i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h)
- gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i)
- gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j)
- i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle sue acque territoriali, purché essa eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;
- k)
- le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)–j).
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- a)
- che sono immatricolate o registrate nella Parte contraente esportatrice;
- b)
- che battono bandiera della Parte contraente esportatrice;
- c)
- che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini della Parte contraente esportatrice o ad una società la cui sede principale è situata nella Parte contraente esportatrice, il cui dirigente o i cui dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Parte contraente esportatrice e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene alla Parte contraente esportatrice o a enti pubblici o a cittadini di detta Parte contraente;
- d)
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della Parte contraente esportatrice, nonché
- e)
- il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 per cento, da cittadini della Parte contraente esportatrice.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), quando la Parte contraente è l’Unione europea, si intende uno Stato membro dell’Unione europea.