I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appendice I.
Erzeugnisse, die die Ursprungseigenschaft durch Anwendung der Bestimmungen dieses Anhangs erworben haben, sind von der Kumulierung gemäss Artikel 3 der Anlage I ausgenommen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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