Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti e le tasse doganali, il loro modo di riscossione come pure le norme, le formalità e gli oneri ai quali le operazioni di sdoganamento, di trasbordo e di deposito delle merci sono sottoposte o potrebbero essere sottoposte ulteriormente.
Die vertragschliessenden Teile gewähren sich gegenseitig die Behandlung der meistbegünstigten Nation in allem, was die Zölle und Zollabgaben sowie die Art ihrer Erhebung betrifft, wie auch hinsichtlich der Bedingungen, Formalitäten und Lasten, denen die Zollabfertigung, der Umschlag und die Einlagerung von Waren unterworfen sind oder in der Folge unterworfen werden könnten.
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