Le Parti Contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, per quanto concerne i diritti doganali e le relative formalità.
Tuttavia il trattamento della nazione più favorita non si estenderà alle esenzioni, alle concessioni o ai vantaggi che ciascuna Parte accorda o accorderà:
Die Vertragsparteien gewähren sich gegenseitig die Behandlung der meistbegünstigten Nation in bezug auf Zölle und Zollformalitäten. Die Meistbegünstigung bezieht sich jedoch nicht auf die Befreiungen, Zugeständnisse und Vorteile, die jede Vertragspartei
gewährt oder gewähren wird.
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