0.946.295.651 Accordo di commercio e di cooperazione economica del 30 novembre 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldavia

0.946.295.651 Abkommen vom 30. November 1995 über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Moldau

Art. 17 Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. In tal caso, l’Accordo cesserà di essere valido dopo sei mesi dalla data in cui l’altra Parte contraente avrà ricevuto la notifica.

Art. 17 Kündigung

Jede Vertragspartei kann unter Abgabe einer schriftlichen Notifikation an die andere Vertragspartei von diesem Abkommen zurücktreten. Das Abkommen erlischt sechs Monate nach Erhalt der Notifikation durch die andere Vertragspartei.

 

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