Le autorità garanti della concorrenza di entrambe le Parti si assistono reciprocamente nelle loro misure di applicazione a condizione che ciò avvenga in conformità alle leggi e ai regolamenti e nel rispetto degli interessi essenziali dei rispettivi Paesi.
Die Wettbewerbsbehörde jeder Vertragspartei leistet der Wettbewerbsbehörde der anderen Vertragspartei bei deren Vollzugsmassnahmen nach Massgabe der Gesetze und Vorschriften sowie der wichtigen Interessen ihres Landes Hilfe.
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