1. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono essere richiesti in ogni momento da entrambe le Parti. Essi possono essere avviati in ogni momento se le Parti lo concordano, e concludersi in ogni momento, su richiesta di una delle Parti.
2. Previo accordo in tal senso tra le Parti, i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono continuare anche quando sono in corso procedure dinanzi a un tribunale arbitrale previste dal presente capitolo.
3. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione e le posizioni assunte dalle Parti durante questi procedimenti hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell’una e dell’altra parte nelle ulteriori azioni avviate.
1. Gute Dienste, Schlichtung oder Vermittlung können jederzeit von jeder Vertragspartei beantragt werden. Sie können jederzeit mit Vereinbarung der Vertragsparteien beginnen und jederzeit auf Antrag einer Vertragspartei beendet werden.
2. Falls die Vertragsparteien dies vereinbaren, können gute Dienste, Schlichtung oder Vermittlung während laufender Verfahren eines Schiedsgerichts nach diesem Kapitel weitergeführt werden.
3. Verfahren, in denen gute Dienste, Schlichtung oder Vermittlung zum Tragen kommen, sowie Stellungnahmen der Vertragsparteien während dieser Verfahren sind vertraulich und lassen die Rechte einer jeden Vertragspartei in weiteren Verfahren unberührt.
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