1. Ogni Parte garantisce un’adeguata ed efficace protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni affini conformemente al presente articolo.
2. Ai fini del presente capitolo:
- (a)
- per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto quale originario di una Parte, o di una regione o località di tale Parte, laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; e
- (b)
- per «indicazioni affini» si intendono:
- (i)
- le indicazioni, nella designazione o presentazione di un servizio, contenenti il – o consistenti nel – nome di un luogo geografico di una Parte (di seguito denominate in questo articolo «indicazioni di servizi»), e
- (ii)
- il nome del Paese di una Parte, il nome di un Cantone della Svizzera, stemmi, bandiere e altri emblemi statali o regionali.
- 3.
- (a) Per quanto concerne le indicazioni geografiche, ogni Parte mette a disposizione i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:
- (i)
- l’uso di qualsiasi elemento, nella designazione o presentazione di un prodotto, che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un luogo geografico diverso dal vero luogo di origine, in modo tale da ingannare il pubblico sull’origine geografica del prodotto,
- (ii)
- qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10bis della Convenzione di Parigi, e
- (iii)
- qualsiasi uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini o degli alcolici rispettivamente per vini o alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione.
Nota: Nulla di quanto formulato nel presente articolo può essere interpretato in modo da compromettere gli obblighi di una Parte di cui al sottoparagrafo (iii). In relazione al sottoparagrafo (iii), le Parti hanno la facoltà di prevedere misure amministrative anziché ricorrere a procedimenti giudiziari.
- (b)
- Ogni Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali atti ad impedire l’uso di qualsiasi indicazione di servizi in modo tale da ingannare il pubblico, ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.
- (c)
- Ogni Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali atti ad impedire l’uso del nome del Paese di una delle Parti o del nome di un Cantone della Svizzera per un prodotto o un servizio in modo tale da ingannare il pubblico, ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.
- (d)
- Ogni Parte prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso dell’indicazione geografica, delle indicazioni di servizi, del nome del Paese di una delle Parti o del nome di un Cantone della Svizzera, anche laddove sia indicata la vera origine dei prodotti, o laddove tali elementi siano riportati in versione tradotta o accompagnati da termini quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o espressioni simili, se tale uso rientra nei sottoparagrafi da (a) a (c). Il presente sottoparagrafo si applica anche qualora un simbolo grafico designante un luogo geografico di una Parte venga utilizzato per un prodotto o un servizio in modo tale da ingannare il pubblico ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.
- (e) (i) Ogni Parte garantisce che il deposito di un marchio di fabbrica contenente – o consistente in – un’indicazione geografica relativamente a prodotti non originari del territorio indicato, venga rifiutato o dichiarato nullo d’ufficio se la legislazione della Parte lo consente o su richiesta di una parte interessata, qualora l’uso dell’indicazione nel marchio di fabbrica di tali prodotti corrisponda ad una situazione esposta al sottoparagrafo (a)(i), (a)(iii), o (d), nella misura in cui il sottoparagrafo (a)(i) o (a)(iii) è applicabile.
- (ii)
- Ogni Parte garantisce che il deposito di un marchio di fabbrica contenente – o consistente in – un’indicazione di servizio, il nome del Paese di una delle Parti o il nome di un Cantone della Svizzera, il cui uso corrisponda ad una situazione esposta al sottoparagrafo (b), (c), o (d) nella misura in cui il sottoparagrafo (b) o (c) è applicabile, venga rifiutato o dichiarato nullo d’ufficio se la legislazione della Parte lo consente o su richiesta di una parte interessata, qualora il marchio di fabbrica possa trarre in inganno il pubblico ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili della Parte.
- (f)
- La protezione garantita dal presente articolo si applica anche laddove i prodotti originari di una Parte siano destinati all’esportazione.
- (g) (i) Ogni Parte garantisce, conformemente ai propri obblighi derivanti dall’articolo 6ter della Convenzione di Parigi, che non vengano utilizzati o depositati stemmi, bandiere o altri emblemi statali dell’altra Parte come marchi di fabbrica o elementi di marchi di fabbrica.
- (ii)
- Ogni Parte riconferma i propri obblighi derivanti dal paragrafo 2 dell’articolo 53 della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, siglata il 12 agosto 194951, che dispone che l’uso, da parte di privati, di società o di ditte commerciali, degli stemmi della Svizzera o di qualunque segno che ne costituisca un’imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di tali marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo.
- (iii)
- Ogni Parte garantisce che gli stemmi, le bandiere o altri emblemi statali o regionali dell’altra Parte non vengano utilizzati in un modo che possa trarre in inganno il pubblico ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.
4. Nei procedimenti, sia amministrativi che giudiziari, operati dalle autorità pertinenti di ogni Parte in merito alla protezione disposta nel presente articolo, le designazioni elencate da una Parte nell’allegato X rappresentano, fatte salve le procedure o le azioni delle autorità pertinenti dell’altra Parte, una fonte d’informazione in merito al fatto che tali designazioni costituiscono indicazioni geografiche protette dalla prima Parte ai sensi del presente articolo.
- 5.
- (a) Su richiesta di una delle Parti, le Parti riesaminano in sede di Comitato misto l’allegato X, al fine di aggiornare l’elenco e includere nell’allegato X le indicazioni geografiche cui è stata assegnata la protezione di una delle Parti a livello nazionale.
- (b)
- Le modifiche proposte ai sensi del sottoparagrafo (a) devono essere integrate nel presente Accordo in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 152.
6. Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie, i paragrafi dal 3 al 9 dell’articolo 24 dell’Accordo TRIPS si applicano alle disposizioni del presente articolo relative alle indicazioni geografiche e, mutatis mutandis, alle indicazioni affini.