0.946.294.541 Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 fra la Svizzera e l'Italia

0.946.294.541 Handelsvertrag vom 27. Januar 1923 zwischen der Schweiz und Italien

Art. 9

In caso di sdoganamento di merci voluminose e pesanti, tassate a peso lordo, che siano caricate su vagoni sciolte (senza recipienti) e vi siano fissate mediante armature o altri impianti applicati sui vagoni in modo permanente o provvisorio, il dazio sarà riscosso senza tener conto del peso delle armature o impianti, purchè questi non abbiano evidentemente altro scopo che quello di adattare il vagone al trasporto di questa specie di merci e di tenervele ben ferme durante il viaggio. In tal caso, le armature o gl’impianti saranno considerati come parti integranti dei vagoni e ne seguiranno il trattamento.

Qualora però le armature o gli impianti applicati sui vagoni in modo provvisorio siano di natura tale da non escludere la possibilità di farne un uso qualunque dopo la loro separazione dai vagoni, gli uffici doganali avranno la facoltà di esigere una cauzione per l’ammontare del dazio a cui essi sarebbero sottoposti, se fossero importati separatamente.

Art. 10

Die auf der Erzeugung, der Zubereitung oder dem Verbrauch irgendeines Artikels lastenden Abgaben dürfen für die aus dem einen in das andere Land eingeführten Artikel nicht höher oder lästiger sein als für die inländischen Erzeugnisse.

Diese Bestimmung soll jedoch auf Waren, die den Gegenstand eines Staatsmonopols bilden, sowie auf die Rohstoffe zu deren Herstellung, nicht angewandt werden.

 

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