0.946.294.541 Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 fra la Svizzera e l'Italia

0.946.294.541 Handelsvertrag vom 27. Januar 1923 zwischen der Schweiz und Italien

Art. 19

Verso obbligo di riesportazione o di reimportazione nel termine di dodici mesi e della prova d’identità, è stipulata reciprocamente la franchigia da qualsiasi dazio d’entrata e di uscita:

1.
per gli oggetti da riparare;
2.
per i campioni soggetti a dazi doganali, compresi quelli dei viaggiatori di commercio, ma escluse le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi;
3.
per gli utensili, attrezzi e congegni meccanici importati in Italia da una casa svizzera o in Svizzera da una casa italiana, per farvi eseguire dal loro personale lavori di montatura, di prova, di riparazione o altri simili, senza distinzione se i detti oggetti siano stati importati per mezzo di spedizione o introdotti dal personale stesso;
4.
per le parti di macchine spedite dall’uno dei due paesi nell’altro a prova (come gli alberi destinati ad essere adattati ai sopporti, ecc.);
5.
per i modelli di legno o d’altra materia, ad uso delle fonderie.

La franchigia da qualsiasi dazio d’entrata e d’uscita è pure stipulata reciprocamente, verso obbligo di riesportazione o di reimportazione nel termine di sei mesi e della prova d’identità, per i sacchi, le casse, le botti (di legno, ferro, arenaria o altra materia), le damigiane, le ceste e altri simili recipienti, segnati e che abbiano già servito, importati vuoti per essere riesportati pieni, o reimportati vuoti per essere esportati pieni.

Agli uffici doganali indicati nella disposizione addizionale dell’art. 15 devono essere conferite le competenze necessarie per autorizzare, di loro propria autorità e senza alcun ritardo, l’importazione temporanea degli oggetti enumerati nel presente articolo.

Art. 20

Wenn Waren, die aus einem der beiden Länder in das andere befördert werden und die sich noch im Zollgewahrsam befinden, von deren Adressaten nicht angenommen oder aus andern Gründen an den ursprünglichen Absender zurücktransportiert werden sollten, im gleichen Zustand wie sie angekommen sind, so wird die Wiederausfuhr ohne Entrichtung oder unter Rückvergütung des Einfuhrzolles gestattet, auch wenn das Zollamt die Besichtigung bereits vorgenommen und die Zölle erhoben hat.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.