Le disposizioni che precedono entrano provvisoriamente in vigore, il 1° gennaio 1955; esse avranno definitivamente effetto dopo uno scambio di note fra i due Governi e rimarranno in vigore per il periodo di un anno, ossia fino al 31 dicembre 1955.
Se, tre mesi prima dello spirare del termine della sua validità, nessuna delle parti contraenti avrà fatto conoscere l’intenzione di disdire il presente accordo, esso sarà tacitamente prorogato di volta in volta per un nuovo periodo di un anno.
Fatto e firmato a Berna il 30 dicembre 1954, in due esemplari originali in lingua inglese.
Il Presidente Stopper | Il Presidente Oemarjadi Njotowijono |
Die vorstehenden Bestimmungen treten provisorisch am 1. Januar 1955 in Kraft; nach einem entsprechenden Notenwechsel zwischen den beiden Regierungen werden sie endgültig in Kraft treten und für die Dauer eines Jahres, d. h. bis zum 31. Dezember 1955, gelten.
Sollte drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer keine der Vertragsparteien ihre Absicht zur Kündigung des Abkommens bekanntgegeben haben, so wird es jeweils stillschweigend um ein weiteres Jahr verlängert.
Geschehen und unterzeichnet in Bern am 30. Dezember 1954 in zwei Originalausfertigungen in englischer Sprache.
Der Präsident Stopper | Der Präsident Oemarjadi Njotowijono |
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