1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.
3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno Parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
1. Massgebende Einheit für die Anwendung dieses Protokolls ist die für die Einreihung in die Position des Harmonisierten Systems massgebende Einheit jedes Erzeugnisses.
Daraus folgt, dass:
2. Werden Umschliessungen nach der Allgemeinen Vorschrift 5 zum Harmonisierten System wie das darin enthaltene Erzeugnis eingereiht, so werden sie auch für die Bestimmung des Ursprungs wie das Erzeugnis behandelt.
3. Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen geliefert werden, werden mit diesen zusammen als Einheit angesehen, wenn sie als Bestandteil der Normalausrüstung in deren Ab-Werk-Preis enthalten sind.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.