1. sono considerati interamente ottenuti in una Parte:
- a)
- i prodotti minerari e l’acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b)
- le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
- c)
- gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d)
- i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e)
- i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
- f)
- i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- g)
- i prodotti dell’acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
- h)
- i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
- i)
- i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j)
- gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- k)
- gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- l)
- i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- m)
- le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- a)
- che sono immatricolate nella Parte esportatrice o nella Parte importatrice;
- b)
- che battono bandiera della Parte esportatrice o della Parte importatrice;
- c)
- che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- i)
- appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini della Parte esportatrice o della Parte importatrice o di uno Stato membro dell’Unione europea o, oppure
- ii)
- appartengono a società:
- –
- la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella Parte esportatrice o nella Parte importatrice o in uno Stato membro dell’Unione europea, e
- –
- appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, alla Parte esportatrice o alla Parte importatrice o a uno Stato membro dell’Unione europea oppure a enti pubblici o a cittadini di dette Parti.
3. Ai fini del paragrafo 2, per quanto riguarda la Svizzera i termini «Parte esportatrice» e «Parte importatrice» comprendono l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.