Il Governo svizzero autorizza l’importazione delle merci francesi che figurano nell’elenco A allegato al presente accordo, fino a concorrenza delle quantità o dei valori annuali indicati per ciascuna di esse.
Die schweizerische Regierung bewilligt die Einfuhr der in der beiliegenden Liste A aufgeführten französischen Erzeugnisse bis zur Höhe der angegebenen jährlichen Mengen oder Werte.
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