1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, se una Parte ritiene che una misura applicata dall’altra Parte non sia conforme ai diritti e agli obblighi definiti in questo Accordo, può essere applicata la procedura di cui al presente capitolo.
2. Le controversie concernenti una questione che rientra contemporaneamente nel campo d’applicazione del presente Accordo e dell’Accordo dell’OMC possono essere risolte nel foro scelto a tale scopo dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo.
3. Ai fini del paragrafo 2 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata dall’Accordo dell’OMC se una Parte richiede l’istituzione di un tribunale arbitrale di cui all’articolo 6 dell’Intesa sulla composizione delle controversie dell’OMC47, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se viene presentata richiesta di arbitrato secondo l’articolo 15.4 paragrafo 1.
47 RS 0.632.20, All. 2
1.
2.
3. Für den Zweck von Absatz 2 gelten die Streitbeilegungsverfahren unter dem WTO-Abkommen als eingeleitet, sobald eine Vertragspartei die Einsetzung eines Schiedsgerichts nach Artikel 6 der WTO-Vereinbarung über Regeln und Verfahren für die Streitbeilegung47 beantragt hat. Ein Streitbeilegungsverfahren nach diesem Abkommen gilt als eingeleitet, wenn ein Antrag für ein Schiedsverfahren gemäss Absatz 1 von Artikel 15.4 gestellt wurde.
47 SR 0.632.20, Anhang 2
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.