Le Parti definiscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni d’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati all’articolo 11.2 di livello almeno pari a quello contemplato dall’Accordo TRIPS, in particolare negli articoli 41–61.
Die Vertragsparteien sehen in ihrem innerstaatlichen Recht Bestimmungen zur Durchsetzung der Rechte nach Artikel 11.2 vor, die mindestens auf dem gleichen Niveau wie diejenigen des TRIPS-Abkommens sind, insbesondere dessen Artikel 41–61.
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