1. Basandosi sull’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 19944 (di seguito denominato «GATT 1994») e sull’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi5 (di seguito denominato «GATS»), la Cina e la Svizzera istituiscono mediante il presente Accordo una zona di libero scambio al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile.
2. Gli obiettivi del presente Accordo, fondato su relazioni commerciali tra economie di mercato, sono:
3. Le Parti interpretano e applicano le disposizioni del presente Accordo tenendo conto degli obiettivi definiti nel paragrafo 2 e conformemente alle norme consuetudinarie di interpretazione del diritto internazionale pubblico.
4 RS 0.632.20, All. 1A.1
5 RS 0.632.20, All. 1B
1. Basierend auf Artikel XXIV des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens der WTO4 (nachfolgend als «GATT 1994» bezeichnet) und auf Artikel V des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen der WTO5 (nachfolgend als «GATS» bezeichnet) errichten China und die Schweiz durch dieses Abkommen eine Freihandelszone, um den Wohlstand und die nachhaltige Entwicklung zu fördern.
2. Die Ziele dieses Abkommens, das auf Handelsbeziehungen zwischen Marktwirtschaften gründet, sind:
4 SR 0.632.20, Anhang 1A.1
5 SR 0.632.20, Anhang 1B
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