I pagamenti tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica dell’Alto‑Volta, compreso lo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati in moneta convertibile.
Die Zahlungen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Obervolta, einschliesslich der aus dem Warenverkehr im Rahmen des vorliegenden Abkommens sich ergebenden Zahlungen, erfolgen in freien Devisen.
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