Le banche accette possono utilizzare i loro crediti sui conti «C» aperti presso le banche accette dell’altro Stato per i pagamenti previsti nell’articolo 4.
Die ermächtigten Banken können ihre Guthaben auf den Konten «C» bei den ermächtigten Banken des anderen Staates für Zahlungen gemäss Artikel 4 verwenden.
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