1 Il debito fondiario a profitto del creditore sarà ammortizzato, a contare dal 1o gennaio 1958, mediante pagamenti da trasferirsi all’estero, nel modo seguente:
dell’importo nominale del debito fondiario esistente a profitto del creditore al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo.
2 Le annualità dovranno essere pagate ogni volta al più tardi entro la fine dell’anno nel quale sono divenute esigibili.
1 Die Gläubigergrundschuld ist ab 1. Januar 1958 durch Zahlung nach dem Ausland wie folgt zu tilgen:
des Nennbetrages der Gläubigergrundschuld bei Inkrafttreten dieser Vereinbarung.
2 Die Tilgungsrate ist jeweils bis zum Ende des Tilgungsjahres zu leisten.
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