0.946.291.364.1 Accordo del 23 febbraio 1953 concernente il Regolamento dei Debiti fondiari in franchi svizzeri

0.946.291.364.1 Vereinbarung vom 23. Februar 1953 über die Regelung der Schweizerfranken-Grundschulden

Art. 11

Fatta eccezione dei casi enunciati negli articoli 4 e 10, qualsiasi riduzione del debito fondiario a profitto del creditore, senza il suo consenso, è esclusa.

Art. 11

Eine Herabsetzung der Gläubigergrundschuld in anderen als den in Artikel 4 und 10 genannten Fällen ohne Zustimmung des Gläubigers ist ausgeschlossen.

 

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