Questi crediti sono regolati conformemente alle disposizioni applicabili alla categoria di crediti alla quale essi appartengono o con la quale presentano, dato il loro carattere, maggiore analogia. Nei casi dubbi, sarà tenuto conto delle disposizioni generalmente contenute negli accordi di pagamento.
Solche Forderungen werden nach den Bestimmungen der Forderungsgruppe geregelt, zu der sie gehören oder der sie ihrem Charakter nach am ähnlichsten sind. In Zweifelsfällen wird auf die Praxis in den Zahlungsabkommen abgestellt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.