I. La Delegazione germanica era del parere che il debitore germanico fosse definitivamente liberato dal suo debito a concorrenza dei suoi pagamenti alla Konversionskasse. I rappresentanti dei creditori, invece, erano del parere che tali versamenti alla Konversionskasse non fossero, di massima, riconosciuti dalla legge del loro paese come liberatori per il debitore germanico.
Nell’intento di por fine a sterili discussioni giuridiche, le due parti si sono intese per cercare una soluzione pratica intesa a regolare, senza inutili formalità, le domande dei creditori.
Pur mantenendo le loro posizioni giuridiche, la Delegazione germanica e i rappresentanti dei creditori stranieri hanno dunque convenuto quanto segue:
Nel caso di valori mobiliari soggetti alla legge di validazione dei valori mobiliari germanici emessi all’estero, il presente regolamento è applicabile soltanto alle obbligazioni e alle cedole validate conformemente alle prescrizioni di detta legge e di un accordo qualsiasi conchiuso in applicazione della legge stessa con un paese in cui sono stati emessi i valori mobiliari di cui si tratta, o in virtù di una sentenza dichiaratoria (Feststellungsbescheide) emessa a favore del creditore in esecuzione di detta legge.
II. – Con riserva delle disposizioni generali del paragrafo I che precede:
I. Die deutsche Delegation vertrat die Auffassung, dass der deutsche Schuldner in Höhe seiner Zahlungen an die Konversionskasse endgültig von seiner Schuld befreit worden sei. Die Gläubigervertreter waren jedoch der Ansicht, dass solche Zahlungen an die Konversionskasse nach dem Rechte ihrer Länder in der Regel nicht als schuldbefreiend für den deutschen Schuldner anerkannt würden.
Von dem Wunsche getragen, fruchtlosen rechtlichen Erörterungen ein Ende zu setzen, einigten sich beide Seiten daraufhin, eine praktische Lösung zu suchen, welche die von den Gläubigern erhobenen Ansprüche ohne zeitraubende Formalitäten regeln würde.
Die Deutsche Delegation und die ausländischen Gläubigervertreter einigten sich daher unter Aufrechterhaltung ihrer Rechtsstandpunkte wie folgt:
II. Unter Vorbehalt der allgemeinen Bestimmungen, die vorstehend unter I niedergelegt sind, wird folgendes bestimmt:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.