Il paese contraente sul territorio del quale è organizzata un’esposizione in conformità delle disposizioni della presente Convenzione deve, riservato l’art. 8 qui appresso, presentare per via diplomatica un invito ai paesi esteri:
tre anni prima, quando trattasi di esposizioni generali della prima categoria;
due anni prima, per le esposizioni generali della seconda categoria;
un anno prima, per le esposizioni speciali.
Nessun Governo può organizzare un’esposizione internazionale o concederle il suo patronato se non è stato fatto l’invito diplomatico menzionato.
Dasjenige Vertragsland, auf dessen Gebiet eine Ausstellung gemäss den Bestimmungen dieser Übereinkunft veranstaltet wird, muss – vorbehältlich des nachstehenden Artikels 8 – den anderen Ländern auf diplomatischem Wege eine Einladung zukommen lassen, und zwar:
Keine Regierung darf die Beteiligung an einer internationalen Ausstellung veranstalten oder das Patronat darüber übernehmen, wenn die obige Einladung unterblieben ist.
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