Gli Stati membri s’impegnano a fornire alla Conferenza tutta la documentazione di cui sono in possesso che, a loro parere, possa permettere all’Organizzazione l’adempimento dei compiti che le spettano.
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, der Konferenz alle in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen zu liefern, die nach ihrer Auffassung geeignet sind, der Organisation die Durchführung der ihr obliegenden Aufgaben zu ermöglichen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.