Ciascuno dei due Commissari può curare, nell’ambito del territorio di competenza e compatibilmente con le procedure previste dalla normativa vigente nel proprio Stato, l’emanazione di provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, dandone immediatamente notizia al Commissario dell’altro Stato.
Jeder Kommissär kann in seinem Zuständigkeitsgebiet und in Übereinstimmung mit den in seinem eigenen Staat geltenden Verfahren einschränkendere Massnahmen treffen, als es im vorliegenden Abkommen vorgesehen ist; er hat den Kommissär des anderen Staates unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.
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