1 Le persone autorizzate a pescare che procedessero volontariamente all’immissione di pesci devono avvertire dapprima il guardiapesca.
2 Dette persone non devono immettere pesci delle specie estranee alle acque, oggetto della presente convenzione, senza previo permesso.
1 Der Fischereiberechtigte soll von allfälligen freiwilligen Fischeinsätzen dem Fischereiaufseher vor dem Einsetzen Kenntnis geben.
2 Der Fischereiberechtigte soll bestandesfremde Fischarten nicht ohne Bewilligung einsetzen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.