(1) Può praticare la pesca nell’ambito dei diritti di pesca privati, oltre il titolare del diritto, solo chi è da quest’ultimo autorizzato. La limitazione del numero delle autorizzazioni secondo un piano di economia ittica (§ 26 cpv. 2 no. 3) è riservata.
(2) Può praticare la pesca nell’ambito dei diritti di pesca privati, indipendentemente dall’autorizzazione ai sensi del capoverso 1, solo chi è titolare di una valida tessera di pescatore.
(1) Im Bereich privater Fischereirechte ist ausser dem Inhaber des Fischereirechts nur derjenige zur Ausübung der Fischerei berechtigt, der vom Inhaber des Fischereirechts dazu ermächtigt wurde. Die Beschränkung der Zahl der Ermächtigungen gemäss einem Bewirtschaftungsplan (§ 26 Absatz 2 Nr. 3) bleibt vorbehalten.
(2) Unbeschadet der Berechtigung nach Absatz 1 darf auch im Bereich privater Fischereirechte nur fischen, wer eine gültige Fischerkarte besitzt.
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