0.923.31 Convenzione del 5 luglio 1893 che stabilisce disposizioni uniformi per la pesca nel Lago di Costanza (con Protocollo finale)

0.923.31 Übereinkunft vom 5. Juli 1893 betreffend die Anwendung gleichartiger Bestimmungen für die Fischerei im Bodensee (mit Schlussprotokoll)

Art. 3

I tramagli potranno essere collocati solamente a una distanza di 20 m gli uni dagli altri.

Quando le rive siano molto erte, l’autorità incaricata della sorveglianza può apportare dei temperamenti a questa prescrizione.5

5 Vedi anche l’O. del 9 ott. 1997 concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza (RS 923.31).

Art. 3

Stellnetze dürfen nur in einer Entfernung von 20 m in jeder Richtung voneinander ausgesetzt werden.

Bei besonders steilen Halden kann durch die zuständige Aufsichtsbehörde von dieser Vorschrift Nachsicht erteilt werden.4

4 Siehe auch die V über die Fischerei im Bodensee-Obersee vom 9. Okt. 1997 (SR 923.31).

 

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