0.923.22 Accordo del 22 luglio 1991 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati (con All.)

0.923.22 Abkommen vom 29. Juli 1991 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Französischen Republik über die Ausübung der Fischerei und den Schutz des aquatischen Lebensraumes im Grenzabschnitt des Doubs (mit Anhang)

Art. 18 Entrata in vigore

Ciascuna delle Parti notificherà all’altra il compimento delle formalità costituzionali richieste, per quanto la concerne, per l’entrata in vigore del presente Accordo. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la data dell’ultima notificazione.

Art. 18 Inkrafttreten

Jede Partei teilt der anderen per Note mit, dass die verfassungsmässig notwendigen Verfahren zur Inkraftsetzung des vorliegenden Abkommens erfüllt sind. Das Inkrafttreten erfolgt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Empfang der letzten Bekanntgabe.

 

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