0.922.73 Convenzione del 24 settembre 1931 che regola la caccia alla balena

0.922.73 Abkommen vom 24. September 1931 zur Regelung des Walfischfanges

Art. 15

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale della Società delle Nazioni3 che ne notificherà il deposito a tutti i membri della Società delle Nazioni ed agli Stati non membri, indicando la data alla quale è avvenuto il deposito.

3 Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Cfr. il FF 1946 II 1222, 1227 e sgg. edizione tedesca, e pagg. 1181, 1187 e sgg. edizione francese.

Art. 15

Das vorliegende Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretär des Völkerbundes3 zu hinterlegen, der sämtlichen Mitgliedern des Völkerbundes und den ihm nicht angehörenden Staaten die Hinterlegung und das Datum derselben angezeigt.

3 Nach der Auflösung des Völkerbundes ist das Generalsekretariat der Vereinigten Nationen mit den hier erwähnten Funktionen betraut. Vgl.BBl 1946 II 1222, 1227 ff.

 

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